SCIA, per esteso conosciuta come Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Di cosa si tratta? Quando parliamo di inizio o di conclusione di una attività, anche di differenti tipologie, la SCIA entra in gioco per accorciare le tempistiche burocratiche che, spesso e volentieri, sono eccessivamente lunghe. Non a caso, la SCIA, nella nuova formulazione dettata dall’art. 19 della legge 241/90, produce effetti immediati. Esistono regole ben precise da rispettare però, come per tutte le pratiche edilizie.
D’altra parte, stiamo parlando di una vera e propria dichiarazione che permette di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, sia artigianale che commerciale o imprenditoriale. A differenza di richieste con tempistiche più dilazionate, la SCIA offre la possibilità di evitare di aspettare i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Serve inoltre a certificare che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per tale attività.
Come vedremo meglio all’interno di questo articolo, la SCIA sostituisce del tutto la DIA e diventa necessaria anche in caso di interventi di demolizione, restauro, ristrutturazione casa o ampliamento di immobili. Nel caso dell’inizio o della fine di una attività, presentare una segnalazione certificata è necessario per attività economiche di tipo commerciale, ma anche artigianale o turistiche. Inoltre, è importante sapere che la SCIA serve per effettuare la segnalazione di inizio attività anche nel caso di e-commerce sprovvisti di magazzini e anche per attività che sfruttano la logistica di Amazon.
Parleremo anche della semplificazione ulteriore effettuata, in materia SCIA, attraverso l’unificazione della procedura d’inoltro della SCIA. Registrandosi al portale impresainungiorno, avremo la possibilità di inoltrare la SCIA per via telematica, seguendo una procedura guidata. Vediamo cos’è la SCIA, modello, quando si fa, costo e come funziona per la ristrutturazione casa al mq, per farsi un’idea anche sul prezzo dell’intervento.
SCIA: cos’è?
La SCIA, o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è la dichiarazione che permette di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, artigianale, commerciale o imprenditoriale. Il grande vantaggio è che non diventa più necessario attendere le tempistiche di esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Grazie alle nuove modifiche in merito alla SCIA, la dichiarazione a nome del committente sostituisce tutte le autorizzazioni, licenze non sottoposte al rispetto di norme quali vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. L’Amministrazione Pubblica che riceve la SCIA dovrà, successivamente, accertare la veridicità dei requisiti dichiarati.
D’altra parte, la SCIA, è un’autocertificazione che può essere compilata online. Deve infatti essere presentata in modo telematico al SUAP, che si trova nella zona in cui si avvia l’attività, e non è ammessa altra modalità di presentazione. Pena, la non validità del documento.
Seguendo gli schemi che si trovano sul portale del Comune, possiamo indicare dove andremo ad eseguire l’opera. La SCIA, inoltre, dovrà essere firmata dal committente, dal tecnico incaricato e dalla ditta esecutrice dei lavori. Una volta concluso il processo, il portale genera la ricevuta telematica della segnalazione di inizio attività. Dopo aver presentato tutta la modulistica necessaria, i lavori possono iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Quali sono gli interventi che necessitano di dichiarazione SCIA per poter iniziare? Senza dubbio la manutenzione straordinaria, relativa alle parti strutturali dell’edificio, ma anche la ristrutturazione edilizia semplice. Inoltre, è necessaria per interventi di risanamento e restauro conservativo, relativi alle parti strutturali dell’edificio. In altri casi, serve la CILA. Ogni altra variante del permesso di costruire richiede il rilascio di questa dichiarazione, includi gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico.
SCIA: Modello
Abbiamo già precisato che, la modulistica necessaria per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, può essere presentata di persona in comune oppure direttamente online, accedendo e registrandosi al portale impresainungiorno. Il modulo della SCIA è suddiviso in due sezioni, per ciò che riguarda la prima parte, è dedicata ai dati, come la planimetria dell’edificio, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare. Nel caso della seconda sezione, è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico. La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 22 e 23 del Testo unico in materia edilizia.
La SCIA dovrà quindi essere accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali e da una relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato. In questa relazione dovrà anche essere riportata la conformità delle opere da realizzare, compresi gli strumenti urbanistici adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Inoltre, deve essere confermato il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, corredato anche dall’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori. L’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, dopo aver stampato la ricevuta rilasciata conclusa la compilazione.
I moduli e modelli di riferimento per la SCIA sono consultabili accedendo al sito della Regione, per esempio alla piattaforma Procedimenti – sezione EDILIZIA – Moduli Edilizi Unificati della Regione Lombardia, qui sopra. Meglio prima controllare sul sito internet del Comune in cui si trova l’intervento da realizzare. In Lombardia, per esempio, bisogna ancora fare riferimento alla normativa vigente ma sono in corso aggiornamenti della modulistica edilizia in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Segnaliamo che è necessario avere la versione più aggiornata di Adobe Reader per scaricare i moduli.
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SCIA: Quando si fa
La richiesta di SCIA, come abbiamo già detto, può essere consegnata sia direttamente in comune che online. La procedura, in ogni caso, ha tempistiche piuttosto precise da rispettare. Consigliabile è sempre verificare la modalità di presentazione presso il Comune in cui si trova l’intervento. Questo perchè potrebbe avere una propria piattaforma da usare obbligatoriamente per la presentazione delle pratiche telematiche. Inoltre, potrebbe richiedere moduli aggiuntivi che non sono tra quelli approvati dalla Regione.
Non a caso, il proprietario dell’immobile, o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, deve presentare il tutto almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Inoltre, è bene sapere che la SCIA ha un’efficacia limitata a tre anni dalla data della sua presentazione; i lavori non ultimati entro tale termine possano essere completati con presentazione di una nuova SCIA.
Per quanto riguarda la richiesta, la denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni oltre che dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento. Informarsi in Comune è bene però perchè, per alcuni lavori e procedimenti, è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica per l’invio della documentazione necessaria. Quali sono gli interventi per cui è necessaria la SCIA?
- Restauro e risanamento conservativo
- Mutamenti di destinazione d’uso “funzionale”
- Manutenzione straordinaria che riguardi parti strutturali dell’edificio
- Singoli interventi strutturali non costituenti un “insieme sistematico di opere” e quindi non qualificabili come “ristrutturazione edilizia”, quali ad esempio: il frazionamento o l’accorpamento di unità (con l’esecuzione di opere minime, esclusivamente interne)
- Ampliamento di fabbricati all’interno della sagoma esistente, che non determini volumi funzionalmente autonomi
- Semplici modifiche prospettiche. Ad esempio, apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte
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SCIA: Costo
Come abbiamo già chiarito, è importante sapere che la SCIA deve sempre essere presentata prima dell’inizio dell’attività. Una volta presentati tutti i documenti richiesti e rilasciata la certificazione, i lavori possono iniziare fin da subito, senza ulteriori attese. Tra i differenti moduli che devono essere presentati, trattandosi ormai di una procedura anche digitale, gli allegati della pratica devono essere firmati digitalmente dall’intermediario abilitato delegato alla trasmissione della segnalazione. D’altra parte, per alcuni comuni, così come nel caso in alcune camere di commercio, è importante sapere che potrebbero servire altri documenti firmati. Quindi, in fase di costituzione dell’impresa, oltre alla firma digitale dell’intermediario, potrebbe essere richiesta anche la firma digitale dello stesso imprenditore.
Per chi preferisce non ricorrere alla presentazione della documentazione necessaria online, naturalmente è possibile anche presentarla agli uffici competenti del Comune di appartenenza. Per ciò che riguarda il prezzo, i costi della SCIA sono sempre determinati dalle imposte locali, oltre che dall’onorario del professionista a cui ci si rivolge per scriverla. Cercando di fare una stima, per una pratica di questo tipo possiamo pensare a un costo compreso tra i 250,00 € e i 1.000,00 €. Nel caso in cui siano dovuti gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, in relazione all’onerosità o meno dell’intervento edilizio programmato, il relativo calcolo deve essere allegato alla SCIA. In sede di presentazione della documentazione, dovranno essere pagati anche i diritti di segreteria.
SCIA: ristrutturazione
Da un punto di vista giuridico, la ristrutturazione è definita tale in tutte le forme dell’intervento “conservativo” o “ricostruttivo”, che si pone in continuità con tutti gli altri interventi edilizi cosiddetti minori. Quindi si parla anche di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che hanno come scopo il recupero del patrimonio edilizio esistente. Di conseguenza, p necessario richiedere un permesso di costruzione quando ristrutturare significa dar vita a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che quindi comporta modifiche del volume, dei prospetti, o, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d’uso. Questo significa che la SCIA non è sufficiente per interventi di questo tipo.
D’altra parte, la SCIA serve per i restanti interventi di ristrutturazione “leggera”, tra cui anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente. Per tutti gli immobili sottoposti a vincolo, ai sensi del Dlgs 42/2004, teniamo a mente che sono soggetti a SCIA solo gli interventi che non alterano la sagoma dell’edificio. Infine, il DPR 380/2001 (e successive modifiche) conferma che, per gli interventi di ristrutturazione sottoposti al regime del permesso di costruire, si possa optare anche per la presentazione della DIA o super DIA.
DIA e SCIA
DIA e SCIA, qual è la differenza? La DIA corrisponde alla Denuncia di Inizio Attività, un atto amministrativo molto simile alla SCIA usato sempre per dare inizio o constatare la fine di lavori edili. Il grande cambiamento tra queste due segnalazioni riguarda però non tanto l’obiettivo quanto le diverse tempistiche di lavorazione. Infatti, un tempo, la presentazione della DIA presso la Pubblica Amministrazione comportava l’attesa di 30 giorni prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività. In questo lasso di tempo, la Pubblica Amministrazione eseguiva i controlli di merito sui lavori, oltre alla possibilità di intraprendere azioni consequenziali in caso di confermata assenza dei presupposti per avviare il tutto.
La modifica successiva del 2010, per evitare un allungamento delle tempistiche burocratiche, comprendeva la distinzione tra attività soggette a DIA differita o immediata. Nel primo caso, l’avviamento dei lavori era imposto dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda. Mentre, per la DIA immediata, l’avviamento dell’attività era contestuale alla presentazione della dichiarazione alla Pubblica Amministrazione. Infine, il successivo decreto legge, decise di sostituire del tutto la DIA con la SCIA. In questo caso, l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Naturalmente, senza ulteriori attese, mei successivi 60 giorni dalla presentazione della SCIA, l’amministrazione competente, in caso di confermata carenza di requisiti e presupposti, può decidere di intervenire. Per esempio, può indire provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
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Arch. Maria Giulia Petrai