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Antincendio

Normativa antincendio per civili abitazioni

Requisiti antincendio per le civili abitazioni

Nell’ottica di un iter burocratico completo, anche per le civili abitazioni è previsto il rispetto della Normativa antincendio: vediamo un attimo di fare chiarezza.

In Italia per la prevenzione incendi si distinguono le attività soggette al controllo delle autorità competenti (i Vigili del Fuoco, che rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi), dalle attività non soggette. L’elenco delle attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi sono riportate nell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Gli edifici ad uso civile rientrano tra le attività soggette ai controlli del competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco qualora abbiano un’altezza ai fini antincendio superiore a 24 m.

Si definisce altezza ai fini antincendio “l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura piu alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.”

Requisiti antincendio per le civili abitazioni

Altre caratteristiche alle quali porre attenzione durante la progettazione di civile abitazione sono:

  • i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali; il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986). Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
  • reazione al fuoco dei materiali; in questo caso si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234, del 25 agosto 1984).

Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 metri, devono essere progettati in modo da consentire una rapida a sicura evacuazione in caso d’incendio e gli stessi devono essere conformi a quanto riportato nel D.M. 16/05/87 n° 246.

Tale decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli edifici con altezza antincendi superiore a 12 metri, sebbene queste ultime non siano non soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

 

Arch. Elena Valori

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