E’ stata la legge n.118/1971 il primo provvedimento normativo in materia di barriere architettoniche, nonostante la legge fosse stata realizzata ad hoc per i mutilati e gli invalidi civili prevedeva comunque al suo interno alcune indicazioni da seguire, per la costruzione di edifici e la realizzazione di spazi, che fossero fruibili e tenessero presente le necessità di tutti i disabili.
Negli anni successivi si sono susseguite leggi e decreti sul tema della disabilità, ma si deve aspettare la Legge Finanziaria del 1986 per sentir parlare per la prima volta dei P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e tre anni dopo con la legge n.13/1989 il Ministero dei Lavori pubblici emana un decreto contenete le prescrizione tecniche per l’architettura residenziale e privata. Il Decreto Ministeriale n.236/1989 è quello che rappresenta ancora oggi il riferimento normativo per il superamento e abbattimento delle barriere architettoniche in architettura.
Cosa s’intende e cosa sono le barriere architettoniche
Le barriere architettoniche sono tutti quegli ostacoli fisici che possono creare disagio a tutti coloro i quali abbiano capacità motorie ridotte o impedite, che siano esse temporanee o permanenti. Le barriere sono anche tutti quegli ostacoli che limitano o impediscono l’uso di parti di attrezzatura e componenti in condizione di comodità e sicurezza. Ma il decreto parla chiaro in merito alle barriere, non devono intendersi barriere solo quelle fisiche, ma deve intendersi barriera architettonica anche la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che non permettono una corretta fruibilità dei luoghi e l’individuazione delle fonti di pericolo con una particolare attenzione rivolta agli ipovedenti, non vedenti e persone affette da sordità.
Prescrizioni tecniche e campo di applicazione della Legge n.236/1989
Prescrizioni tecniche
Il ministero individua le qualità che uno spazio costruito deve avere affinché sia fruibile in sicurezza da tutti i cittadini, sia essa edilizia privata, pubblica, sovvenzionata o agevolata.
Accessibilità, adattabilità e visitabilità, queste le tre prescrizioni tecniche da seguire.
- Accessibilità: si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- Adattabilità: si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- Visitabilità: si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Campo di applicazione
Gli ambiti di applicazione delle norme contenute nel decreto sono:
- gli edifici privati di nuova costruzione residenziale e non;
- gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, di nuova costruzione;
- la ristrutturazione degli edifici privati;
- gli spazi esterni di pertinenza degli edifici residenziali e non, privati e pubblici.
Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici e privati
- Edifici pubblici: la legge che si occupa di regolamentare gli spazi e gli edifici pubblici è il D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 che abroga il Decreto Roncini del ’78. La legge norma le disposizioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche d’applicare alla realizzazione di nuova costruzione o alla ristrutturazione di edifici esistenti compreso gli spazi esterni di pertinenza, includendo inoltre il cambio di destinazione d’uso se questo è finalizzato a servizi di pubblica utilità. Le disposizioni e gli accorgimenti da seguire per gli edifici pubblici sono di gran lunga maggiore rispetto a quelle d’applicare all’edilizia privata. Fondamentale è rendere l’edificio sia accessibile che visitabile, come ad esempio giusto per citarne alcune, l’installazione di rampe per il superamento dei dislivelli, la realizzazione di una pavimentazione antisdrucciolevole, l’adeguamento della segnaletica interna ad esempio per l’individuazione dei servizi.
- Edifici privati: la legge che si occupa dell’ambito privato è la n.13/1989 e stabilisce le norme per la rimozione delle barriere architettoniche dalla propria abitazione o da quegli spazi di proprietà condominiale; la legge ovviamente si riferisce sia alla nuova costruzione o all’adeguamento in fase di ristrutturazione di edifici esistenti.
Contributi e agevolazioni fiscali per la rimozione delle barriere architettoniche
La legge concede la possibilità da parte delle Regioni di erogare un contributo a fondo perduto come copertura di una parte della spese sostenute per la rimozione delle barriere; il contributo arriverà a chi ne avrà fatto richiesta tramite il comune di competenza. La domanda andrà indirizzata al Sindaco del comune entro il 1 marzo di ogni anno, la domanda potrà essere presentata dal disabile o da chi ne detiene la tutela. L’amministrazione dopo aver fatto tutte le verifiche previste per legge erogherà il contributo in base alle spese debitamente fatturate e dimostrate.
In alcuni casi, le Regioni oltre al contributo dovuto per legge concedono ulteriori contributi regionali, questi contributi andranno a sommarsi alle agevolazioni fiscali relative all’IVA, si potrà godere dell’IVA al 4% per l’acquisto di mezzi che favoriscono la deambulazione e il sollevamento dei disabili.
Sui lavori di ristrutturazione e abbattimento, ai fini dell’agevolazione fiscale per la detrazione IRPEF, si potrà detrarre fino al 50% per una spesa massima di 96.000 euro per lavori compresi tra giugno 2012 e dicembre 2019; il 36% di detrazione invece si potrà ottenere per quei lavori di un importo massimo di 48.000 euro effettuati entro il 1 gennaio 2018.
Interventi previsti per l’adeguamento in ambiente domestico
L’articolo n.39 della Legge n. 13/1989 stabilisce quali siano i dispositivi e gli interventi atti all’abbattimento e al superamento delle barriere nelle abitazioni private:
- adeguamenti degli ambienti per facilitare la deambulazione, quali pareti, infissi interni ed esterni, pavimenti, rampe, scivoli, bagni, cucine, ecc.;
- adeguamenti funzionali e modifiche impiantistiche volti a rendere idonei alla tipologia di disabilità i sanitari, la rubinetteria, i comandi per impianti elettrici e speciali, maniglioni, ecc.;
- adeguamenti di arredi quali piani cottura, lavelli, elettrodomestici, mobili e pensili non standard, ecc., volti a facilitare l’accessibilità e la fruibilità nell’ambito domestico. Con le stesse finalità possono essere autorizzabili adattamenti degli arredi esistenti.
Inoltre l’articolo 39 identifica come prescrivibili al superamento delle barriere architettoniche i seguenti dispositivi: montascale a ruote o a cingoli, carrozzella montascale, scivolo mobile, servoscale, ascensore o elevatore.
L’installazione di uno di questi dispositivi non escluse la possibilità di installarne altri, previo accertamento dell’équipe multidisciplinare.
Il tecnico della C.T.E. (Cooperazione Territoriale Europea) della Regione insieme all’équipe multidisciplinare di primo livello valuteranno la motricità e l’autonomia del disabile, guarderanno inoltre la sua situazione socio-familiare e ambientale, e infine potranno autorizzare l’installazione dei dispositivi e degli arredi per l’adeguamento e abbattimento delle barriere.
Abbattimento e rimozione delle barriere nei condomini
Se il privato dovesse essere un edificio condominiale la normativa cui fare riferimento non è soltanto la legge n.13/1989 ma si devono tenere presenti anche le disposizioni espresse nella legge n.220 del 2012. Questa legge adegua e aggiorna una vecchia legge degli Anni 40, e stabilisce che gli interventi straordinari per i condomini devono essere deliberati e approvati a maggioranza in assemblea condominiale, salvo quei casi in cui l’intervento possa recare instabilità o pericolosità alla struttura o ai condomini, alteri il decoro architettonico o privi anche un solo condomino del godimento di parti comuni dell’edificio.
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