Permesso a Costruire: l’avvio ad una nuova costruzione
Come anticipato nell’articolo introduttivo, iniziamo dal caso studio dell’avvio di una pratica edilizia per nuova costruzione (di une edificio residenziale mono familiare). Ovviamente, trattandosi di una nuova costruzione, quest’ultima è soggetta a titolo abilitativo di Permesso a Costruire (o permesso di costruire).
Tale titolo abilitativo è discliplinato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cosiddetta Legge Bucalossi) e della licenza edilizia di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (“legge urbanistica nazionale” detta anche L.U.N.).
Il permesso a costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità a effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate ed è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).
Alla richiesta di permesso a costruire deve essere allegato il progetto (ovviamente redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione) che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intendono eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici come ad esempio, antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc. di cui parleremo in maniera più dettagliata nei prossimi articoli.
Qualora la nuova costruzione insista su aree interessate da particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del permesso a costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell’ente deputato alla tutela del vincolo.
Infine il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto il principio del “silenzio-assenso” per il rilascio del permesso a costruire, per cui, una volta presentata la pratica al S.U.E (Sportello Unico Edilizia), quest’ultimo deve nominare entro dieci giorni il responsabile del procedimento il quale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, deve concludere l’istruttoria (valutare, cioè, la conformità del progetto alle varie normative vigenti e verificare la documentazione allegata) e formulare una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta del responsabile del procedimento. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Da questo momento è possibile dare avvio alla costruzione dell’immobile oggetto di pratica edilizia.
Arch. Elena Valori