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SCIA

Pratiche edilizie: la SCIA

Scia: cosa si può fare con la segnalazione certificata di inizio attività

Veniamo adesso al caso in cui si voglia intervenire su un immobile esistente, tramite interventi di ristrutturazione: in questo caso si presenterà al Comune una pratica per SCIA.

La Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un titolo abilitativo, al pari del Permesso a costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l’esistenza dei presupposti per la realizzazione dell’intervento.

Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sue); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte del Sue, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.

Il titolo abilitativo in questione può essere inviato dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso a costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).

L’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della pratica. Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale (Sue) dell’avvenuta acquisizione degli atti sopra citati; nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l’Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.

Arch. Elena Valori

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